Collegio Docenti
Funzioni del Collegio Docenti
I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti, richiesti dalla loro particolare configurazione.
Pertanto il COLLEGIO DEI DOCENTI dei CPIA, in base a quanto prevede l’art. 7 del DPR 263/2012,
può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.
Ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 5, del REGOLAMENTO, può avvalersi anche di Tavoli tecnici costituti dai rappresentanti dei soggetti con cui, a tale scopo appunto, venissero stipulati accordi e/o convenzioni , individuati opportunamente sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
Infine Esso identifica le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa del CPIA, in coerenza con la specificità degli assetti organizzativo –didattici.
Composizione
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio presso il CPIA ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.